Reato di Clandestinità

Con sentenza del 28 aprile 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che il cosiddetto reato di clandestinità previsto dall’art. 14, c.5 ter e quater , D.Lgs. 286/98, T.U. Immigrazione, è in contrasto con la normativa comunitaria e va disapplicato da tutti i giudici italiani. La norma era stata introdotta dal cosiddetto “pacchetto sicurezza” (in particolare dalla legge 15.7.09 n. 94), che prevedeva il carcere da 1 a 4 anni per il migrante privo di permesso di soggiorno che si fosse trattenuto sul territorio italiano dopo l’espulsione e l’ordine di allontanarsi dall’Italia del questore: insomma il carcere per una semplice violazione amministrativa! L’Unione Europea ha però emanato il 16 dicembre 2008 la Direttiva 2008/115/CE che prevede le norme e le procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tra queste norme e procedure vi è ancora il trattenimento presso un centro di identificazione, che deve avere comunque la durata più breve possibile, ma non può esservi il carcere: secondo la Corte di Giustizia, infatti, la detenzione non può ovviare al fallimento delle misure amministrative espulsive e non può costituirne un sostitutivo. La scarcerazione di persone in carcere per art. 14 c. 5 ter e quater, è stato svolto con effetto immediato senza una dichiarazione da parte del Questore, quindi per quelli che si trovano oggi ad avere una sentenza di condanna definitiva per il reato di clandestinità se ce ne sono ancora, devono chiedere la revoca della condanna medesima secondo:   l’art. 673 c.p.p. che stabilisce 1. Che nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti 2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

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si eseguono le procedure dell’art. 666 c.p.p. secondo il quale il giudice dell’esecuzione procede su richiesta del pubblico ministero , dell’interessato o del difensore alla revoca della condanna definitiva per illegittimità costituzionale della legge applicata. Immagine

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