Decreto 6 Ottobre 2011 “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”

Il decreto entrato in vigore il 30 gennaio 2012, prevede per lo straniero la spesa di € 72,12 (PSE, bollo, raccomandata) e l’ulteriore costo relativo al contributo stabilito all’art. 5 comma 2ter del Testo Unico, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il pagamento del contributo è legato alla durata del titolo, così suddiviso:

a ) 80,00 euro per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) 100,00 euro per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
c) 200,00 euro per il rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i pds rilasciati ai sensi dell’art 27, co 1, lett a), ovvero dirigenti o personale altamente specializzato che ha fatto ingresso al di fuori delle quote.

Secondo quanto stabilito dal TU e dal Decreto, sono esentati dal versamento del contributo:

a) i minori di anni 18;

b) i figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare

c) coloro che hanno un permesso per cure mediche “puro” cioè coloro che fanno ingresso ai sensi dell’art. 36 c. 1 del TU. Fra questi non rientrano pertanto gli stranieri in possesso di permesso per cure mediche (madre e padre) per nascita figlio;

d) gli stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) i richiedenti l‘aggiornamento del permesso di soggiorno e i richiedenti la conversione di un titolo in corso di validità

Per conversione deve intendersi qualsiasi modifica del titolo di soggiorno (pertanto da lavoro subordinato ad autonomo, da lavoro a famiglia e viceversa, da famiglia a studio o lavoro, da cure mediche a famiglia, ecc.), che avvenga con il permesso in corso di validità.

Pertanto se lo straniero presenta la conversione del proprio titolo ad altro titolo prima di 60 giorni dalla scadenza (nei 60 giorni dalla scadenza potrebbe ricadere nella “casistica rinnovo” essendo questa il periodo stabilito dal TU), non sarà tenuto al versamento dell’importo ulteriore.

 

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