1) SANATORIA 2012
Prevede la possibilità di pagare un contributo forfettario per ogni clandestino alle proprie dipendenze – I datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, “comunque presenti nel territorio nazionale”, potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione entro un arco temporale da definire.
Il datore di lavoro dovrà versare nelle casse dello Stato un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore “in nero” alle proprie dipendenze con l’aggiunta del pagamento delle somme dovute a titolo contributivo e retributivo degli ultimi sei mesi . Questo vuol dire che qualsiasi datore di lavoro può autodenunciarsi e dopo aver i contributi arretrati all’Inps e dopo aver risolto favorevolmente anche le
buste paghe dei lavoratori, potrà mettersi in regola a tutti gli effetti ed uscirne pulito.
Sono esclusi però i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cosi’ come i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Quindi, tutti i lavoratori potranno “sfruttare” questa regolarizzazione per poter mettersi in regola ed uscire dalla situazione di “lavoro nero”. Sicuramente saranno tantissime le richieste, e per adesso lo stesso Governo vuole andarci con i piedi di piombo, perché vuole specificare ogni casistica per non intasare i Tribunali di ricorsi ed appelli, così come già successo per la regolarizzazione del 2009.
2) LAVORATORE STRANIERO NEL CASO PERDESSE IL LAVORO: dopo l’iscrizione all’ufficio di collocamento, allo straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno e non più di soli sei mesi
La legge n. 92 del 28 giugno 2012 entrerà in vigore ufficialmente il 18 luglio prossimo. Ecco come verrà modificato l’art. 22 comma 11 del Testo Unico dell’Immigrazione: “All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:«per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b). ”
3) La novità più importante riguarda sicuramente la concessione del permesso di soggiorno agli STRANIERI CHE DECIDONO DI COLLABORARE CON LE AUTORITA’, denunciando la propria precaria condizione lavorativa .
Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per motivi umanitari , con validità di sei mesi e sarà rinnovabile e convertibile .
E’ stato approvato il 06/07/2012 dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva europea n. 53/2009, che di fatto introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che occupano cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti . Nello specifico da una parte prevede la possibilità da parte dello straniero di denunciare il suo sfruttatore, dall’altra non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro ad autodenunciarsi , con buone possibilità di regolarizzare la situazione contrattuale dei propri dipendenti extracomunitari clandestini.