L’accordo di integrazione, in vigore dal 10 marzo 2012, previsto dall’articolo 4 bis del ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ‘ (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta.
Tale accordo è rivolto agli stranieri di età superiore ai 16 anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata.
All’atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze per esempio della lingua italiana, della cultura civica e vita civile in Italia e lo svolgimento di determinate attività come percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…
Per mantenere i crediti acquisiti (i 16 punti) si dovrà dimostrare la frequentazione corsi di formazione civica che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti o punti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi punti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.