L’ all’articolo 110 bis contenuto nella NORMA RILANCIO (Emersione di rapporti di lavoro) coinvolge le seguenti categorie: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e lavoro domestico.
Le possibilità per regolarizzarsi sono due:
1) i datori di lavoro possono presentare l’ istanza per regolarizzare lavoratori italiani o stranieri, pagando un contributo forfettario di 400€. Gli immigrati devono essere stati sottoposti a fotosegnalamento in Italia prima dell’8 marzo 2020 e non devono aver lasciato il territorio nazionale da quella data.
2) gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono chiedere, pagando 160 €. un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; la domanda viene presentata al questore. Gli stessi devono risultare presenti in Italia alla data dell’8 marzo e devono aver lavorato come braccianti, colf o badanti prima del 31 ottobre 2019.
Se nei sei mesi di permesso temporaneo lo straniero otterrà un contratto di lavoro subordinato, il permesso può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Non sono ammessi gli stranieri nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione ed i condannati per una serie di reati, quali spaccio di droga, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonchè quelli considerati una minaccia per l’ordine pubblico.
E’ prevista la sospensione dei provvedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e lavoratore per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione.