Protezione Internazionale, Protezione Sussidiaria, Motivi Umanitari

Procedura

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L’immigrazione è un tema che tocca tutti. L’uomo è un essere in movimento e questo è il motivo per cui le civiltà sorgono e si incrociano.

(Juliette Binoche)

Può fare domanda lo straniero che intenda chiedere protezione allo Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo “irregolare” ed è privo di documenti. Il richiedente protezione internazionale (richiedente asilo) è dunque una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato (protezione internazionale) o di altra forma di protezione (sussidiaria, umanitaria).

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

I. La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura, che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma può essere quella nella quale il richiedente intende avere domicilio. Se lo straniero è in possesso di passaporto dovrà consegnarlo alla Polizia. La domanda non può MAI essere respinta dalla Questura.

La Questura rilascia un documento che certifica l’avvenuta richiesta e riporta la data dell’appuntamento per la verbalizzazione.

II. La Polizia prenderà poi le impronte digitali (“fotosegnalamento”).

III. La domanda sarà successivamente verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, detto C3, che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e alcune domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese e chiedere protezione. A questo modello si allega una memoria scritta (nella lingua del richiedente) circa la propria storia personale.

Nei giorni immediatamente successivi alla domanda la Questura dovrebbe rilasciare un attestato nominativo, in attesa del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il rilascio del permesso per richiesta asilo avviene qualora la Questura, dopo avere effettuato accertamenti, abbia verificato che l’Italia è il paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale e che non sussistono gli estremi per un trattenimento nei CIE o per l’accoglienza nei CARA (si veda dopo).

DIRITTI DEL RICHIEDENTE ASILO (con permesso per richiesta asilo):

  • attribuzione del codice fiscale
  • iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Il richiedente ha diritto alle prestazioni sanitarie in esenzione alla compartecipazione alla spesa.
  • Dopo sei mesi dal rilascio del primo permesso, se la procedura non si è ancora conclusa deve essere rilasciato un permesso della durata di sei mesi che consente di svolgere attività lavorativa.

N.B.  in attesa della decisione il richiedente non può lasciare l'Italia.

CHI DECIDE DELLA DOMANDA?

La Commissione competente è quella del luogo nel quale la domanda è stata presentata, salvo il caso in cui sia disposto il trattenimento nei CIE o l’accoglienza nei CARA, per il quale è competente la Commissione nella quale si trova il centro.

La Commissione territoriale  dispone l' audizione, la comunicazione viene effettuata attraverso la Questura. E’ possibile rinviare il colloquio personale qualora non sia possibile sostenerlo per motivi di salute, certificati dal medico. Se il richiedente non si presenta al colloquio senza avere chiesto il rinvio, la Commissione deciderà sulla base della documentazione disponibile (modello C3, memoria, eventuali documenti presentati in questura).

All’audizione partecipa  un interprete che parla la lingua del richiedente e che traduce quello che viene detto.

Tutto quello che viene detto nel colloquio davanti alla Commissione viene scritto su un foglio (verbale) che deve essere firmato dal richiedente dopo averne dato lettura ed essere stato approvato.

ESITI POSSIBILI DELL'AUDIZIONE 

La Commissione Territoriale può riconoscere una forma di protezione internazionale (asilo politico) o protezione sussidiaria, non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata esaminata da altro paese europeo), oppure, per motivi non riconducibili alla sicurezza della persona ma per gravi motivi umanitari, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria.

FORME DI PROTEZIONE:

I. RIFUGIATO (TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) È 

una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza abituale, per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale,  opinione politica e non vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine o dallo Stato in cui abbia risieduto abitualmente.

Rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni

II. PROTEZIONE SUSSIDIARIA:

è la protezione che viene accordata  ad un cittadino  non appartenente all’Unione Europea, o apolide  che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi  di ritenere che se tornasse  nel Paese di origine, o nel Paese nel quale  aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di  subire un grave danno, e il quale  non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione  di detto paese.

Rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 3 anni convertibile in permesso per lavoro.

N.B. Entrambe le forme di protezione, a differenza di quanto accadeva con le precedenti disposizioni, sono degli status, quindi la revoca degli status può essere disposta solo dopo accertamento della situazione individuale e con una procedura specifica.

III. PROTEZIONE UMANITARIA:

Tale tipo di permesso è stato è stato abrogato, è stato soppresso come istituto generale ma mantenendone singole tipologie, definite “a protezione speciale” e riconducibili comunque a moventi umanitari.

CHI NON PUO' OTTENERE PROTEZIONE:

Non può essere riconosciuto rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria chi rientra nelle seguenti categorie:

  • chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità;
  • chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;
  • chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite

FASE GIURISDIZIONALE

1. RICORSO

Contro la decisione della Commissione territoriale, si può proporre ricorso al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione. Il Tribunale competente è quello che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede la Commissione Territoriale.

Se il cosiddetto diniegato rientra nei casi di accoglienza/trattenimento (CARA o CIE, tranne per sola identificazione) il termine per la presentazione del ricorso è di 15 giorni.

IN GENERALE: La presentazione del ricorso sospende la decisione della Commissione e quindi l'espulsione dal territorio nazionale (con diritto quindi a rimanere regolarmente sul territorio italiano con un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della decisione del Tribunale).

La proposizione del ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato nei seguenti casi:

- il provvedimento della Commissione ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale;

- la decisione della Commissione è stata assunta dopo l'allontanamento ingiustificato dal centro governativo (CARA o CIE);

- se è stata adottata una decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda;

- se il richiedente rientra nei casi di accoglienza/trattenimento perchè è stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo o perché è stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

-se, avendo commesso attività contrarie alle finalità delle Nazioni Unite, il richiedente non potrebbe accedere alla Convenzione di Ginevra.

Questo vuol dire che in questi casi (tranne ovviamente nel caso in cui è stata riconosciuta la protezione sussidiaria) il “diniegato” non ha diritto a rimanere sul territorio italiano e può essere rimandato nel suo Paese di origine.

La legge stabilisce che se il diniegato non ha la possibilità di pagare un avvocato, può fare domanda per avere assistenza legale gratuita (patrocinio a spese dello Stato).  Il reddito può essere autocertificato, senza ricorrere alla documentazione che di norma deve essere richiesta all’ambasciata del paese di origine. Il ricorso può essere fatto anche in caso di provvedimento di revoca dello status.

Per avere un permesso di soggiorno in attesa di ricorso il richiedente deve presentare:

  1. copia autentica del ricorso depositato
  2. provvedimento di fissazione udienza o causa pendente
  3. decisione della CT
  4. notifica della decisione della CT
  5. dichiarazione di ospitalità

2. RICORSO IN CASSAZIONE

Contro la sentenza di primo grado si può fare ricorso in Cassazione.

Rifare domanda di asilo

In base all'Articolo 29.b del decreto legislativo 25/2008 (decreto procedure): "casi di inammissibilità della domanda", una domanda può essere dichiarata inammissibile "se il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine". . La Commissione può decidere di procedere senza audizione, ma solo basandosi sui nuovi elementi addotti.

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