Protezione Internazionale, Protezione Sussidiaria, Motivi Umanitari

Ricongiungimento

Protezione internazionale, sussidiaria, motivi umanitari

L’immigrazione è un tema che tocca tutti. L’uomo è un essere in movimento e questo è il motivo per cui le civiltà sorgono e si incrociano.

(Juliette Binoche)

Il Ricongiungimento Familiare è disciplianto dal Testo Unico sull’Immigrazione Titolo IV “dititto all’Unità familiare e tutela dei minori” dall’art. 28 all.art. 33; in coordinamento con il Dlgs 286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e Dlgs 5/2007 “Attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Lo straniero in possesso del permesso per asilo politico non è tenuto a presentare i requisiti del reddito e dell’idoneità alloggiativa.

Quali familiari è possibile ricongiungere?

  • Coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • figli con meno di 18 anni, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l’altro genitore dichiari il suo consenso;
  • figli maggiorenni che, a causa dello stato di salute (invalidità al 100%), non possano provvedere permanentemente al proprio sostentamento;
  • genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine o di provenienza, ovvero genitori ultrassessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al mantenimento per comprovati motivi di salute; per i genitori ultrasessantacinquenni entro otto giorni dall’ingresso nel territorio dello stato prima si recarsi allo Sportello Unico è previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio e malattia senza data di scadenza o di provvedere all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene viene determinato con decreto del Ministero del Lavoro  delle politiche sociali (v. circolare n. 737 del 17 febbraio 2009 e n. 4537 del 24 febbraio 2009); quindi le prestazioni saniatarie urgenti fornite prima della stipula della polizza stessa saranno a carico dell’interessato.

Come si presenta la richiesta?

Dal 10 aprile 2008 è attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare.

Il servizio di invio telematico disposto dal Ministero dell’Interno permette la compilazione on line del modulo S.

Quali documenti servono per la compilazione on-line dei moduli?

I due requisiti principali per ottenere il nulla osta riguardano l’alloggio e il reddito.

Per l'Alloggio: occorre il certificato di idoneità alloggiativi.

La richiesta di idoneità alloggiativa va richiesta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di residenza. Ha validità di 6 mesi.

Per ottenere questo certificato occorre portare in visione:

  • il rogito se la casa è di proprietà; o il contratto di locazione se la casa è in affitto; o il contratto di comodato d’uso gratuito se si è ospiti (tale contratto si stipula in Comune e deve essere sottoscritto da entrambe le parti). Se i predetti contratti sono in fase di registrazione occorre portare la dichiarazione del proprietario, la fotocopia della carta d’identità dello stesso e fotocopia ricevuta dell’Ufficio del Registro.
  • la piantina catastale dell’appartamento in originale. Nella maggior parte dei comuni lombardi i metri quadri richiesti sono i seguenti:
    • dai 28 ai 38 mqper 1 persone;
    • dai 38 ai 42 mq per 2 persone;
    • dai 42 ai  56 mq per 3 persone;
    • dai 56 ai 66 mq per 4 persone;
    • dai 66 ai 76 mq per 5 persone;
    • dai 76 agli 86 mq per 6 persone;
    • oltre gli 86 mq è idoneo per 7 persone
  • Se il richiedente è ospite, deve allegare la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
  • In caso di ricongiungimento di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

-          da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su originale e fotocopia

-          da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi (duplice copia)

Per il Reddito: nel 2014, per il ricongiungimento di un solo familiare, il reddito annuo lordo già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale pari a:

 - 5.818,93 € annui - 447,61 € mensili (lordi) aumentato della metà dell’importo dell’assegno pari ad € 2.909,46 e cioè € 223,80 per ogni familiare da ricongiungere:

1 familiare - 8.728,395 € annui - 671,415 € mensili

2 familiari - 11.637,86 € annuali - 895,22 € mensili

3 familiari - 14.547,325 € annuali - 1.119,025 € mensili

4 familiari - 17.456,79 € annuali - 1.3242,83 € mensili

2 o più minori di 14 anni - 11.637,86 € annuali - 895,22 € mensili

2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.547,325 € annuali - 1.119,025 € mensili

Per la determinazione del reddito occorre tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti o nati in Italia e già inseriti sul permesso di soggiorno. I parametri di reddito sono suscettibili di aggiornamento annuale (importo dell’assegno sociale).

Inoltre è possibile sommare i redditi dei familiari conviventi con il richiedente: in questo caso occorrerà presentare anche la documentazione specifica relativa al reddito del familiare stesso.

La Coesione Familiare

 La coesione è un procedimento che consente ai familiari extracomunitari, presenti sul territorio italiano, di un cittadino straniero regolare di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Hanno diritto alla coesione gli stessi cittadini extracomunitari a cui si applica la procedura del ricongiungimento familiare (v. art. 29 del Testo Unico)

La differenza fra Ricongiungimento e Coesione Familiare? 

  • Nel caso di ricongiungimento le persone da ricongiungere sono ancora all’estero mentre nel caso della coesione sono già in Italia;
  • nella coesione la persona da ricongiungere chiede  alla Questura un permesso di soggiorno per famiglia collegato a quello del familiare di riferimento, che già risiede stabilmente in Italia; nel ricongiungimento è invece quest’ultimo a chiedere un nullaosta in Prefettura attraverso il quale il familiare da ricongiungere otterrà un visto per venire in Italia
  • A differenza del ricongiungimento inoltre, non è previsto il rilascio del "nulla osta" per effettuare la "coesione". La coesione può essere richiesta tramite il kit postale, ove dovranno essere allegati i documenti medesimi previsti per il ricongiungimento.Verrà rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del familiare cui cui si è effettuata la coesione.

I cittadini stranieri quindi che a qualunque titolo sono entrati e soggiornano regolarmente in Italia possono chiedere la coesione familiare. Gli irregolari hanno questa possibilità solo se sono:

  • entrati in Italia in modo regolare, ad esempio con un visto per turismo o per qualsiasi altro motivo
  • divenuti irregolari da meno di 12 mesi
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